Reclamo formale
Se desideri presentare un reclamo in merito al rapporto contrattuale con AECS o alla gestione di un sinistro, puoi rivolgerti a Admiral Europe Compañía de Seguros S.A.U., secondo le seguenti modalità:
- A mezzo posta all’indirizzo: Calle Rodríguez Marín 61, 1° planta, 28016, Madrid
- A mezzo email all’indirizzo: reclami@admiraleurope.com
All’interno della tua richiesta ti chiediamo di inserire:
- nome, cognome e recapito telefonico del reclamante
- numero della polizza e nominativo del contraente e/o numero del sinistro e data di accadimento
- breve descrizione del motivo della lamentela
- ogni documento utile a descrivere il fatto e le relative circostanze
Provvederemo a fornire una risposta entro 45 giorni dalla ricezione dello stesso, qualora entro i tempi stabiliti non dovessi ricevere un nostro riscontro o nel caso di risposta insoddisfacente, hai la facoltà di inoltrare il reclamo all’IVASS, Servizio di Tutela del Consumatore, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma (www.ivass.it), compilando il presente modulo. Il reclamo all’IVASS dovrà contenere, oltre alle informazioni sopra elencate, anche la copia del reclamo precedentemente inoltrato ad AECS e il relativo riscontro.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile accedendo al sito Internet https://ec.europa.eu/commission/index_en – chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Prima di interessare l’Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.
I reclami relativi al solo comportamento degli intermediari iscritti nelle sezioni B e D del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), ovvero degli intermediari comunitari iscritti nell’elenco annesso al RUI, che distribuiscono i prodotti assicurativi dell’impresa – ivi inclusi i reclami relativi al comportamento dei rispettivi dipendenti e collaboratori – saranno gestiti direttamente dall’intermediario interessato, entro il termine massimo di 45 giorni, e potranno essere a questi indirizzati direttamente dal reclamante. Ove il reclamo dovesse pervenire alla Compagnia, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.
I reclami c.d. “misti”, vale a dirsi quelli relativi al contratto o servizio assicurativo riferiti sia al comportamento dei predetti intermediari e/o dei relativi dipendenti e collaboratori, sia alla Compagnia, verranno trattati dalla Compagnia e dall’intermediario, ciascuno per la parte di propria spettanza e separatamente riscontrati al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.
Si possono rivolgere all’Ivass:
- i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Provate e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del Codice del Consumo relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- i reclami già presentati direttamente alla Compagnia, agli intermediari assicurativi o agli intermediari iscritti nell’elenco annesso che non hanno ricevuto risposta entro il termine previsto dal presente Regolamento da parte dei soggetti interessati o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
- c) i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere”
È consultabile sul sito dell’IVASS una guida sulla presentazione dei reclami al seguente link: https://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F4923/guida_reclami.pdf
L’IVASS non è competente a conoscere reclami relativi alla quantificazione dei danni e all’attribuzione di responsabilità ove questi implichino un accertamento di fatto. In tali ipotesi, la controversia potrà essere risolta tra le parti in via stragiudiziale, mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), ovvero avanti all’Autorità Giudiziaria. Non rientrano inoltre nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria
Sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale
1) Mediazione obbligatoria. La legge (art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, s.m.i.) prevede – quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria – il ricorso alla mediazione per le controversie in materia di contratti assicurativi. Non si applica in caso di controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli. Il procedimento s’introduce con domanda da depositare presso un Organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
2) Negoziazione assistita. La legge (art. 3, co.1, D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito nella L. 10 novembre 2014 n. 162) prevede – quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria – l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita per le controversie in materia di risarcimento del danno RC Auto e per le domande di pagamento di somme non eccedenti € 50.000. Tale procedura si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente e in buona fede per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati o di un unico avvocato.
3) Conciliazione paritetica. ANIA ed alcune Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto un accordo che prevede una procedura per risolvere controversie in materia di risarcimento danni RC Auto fino a 15.000 euro. Si può accedere alla conciliazione in caso di: – omessa risposta della Compagnia tenuta al risarcimento nei termini previsti dalla legge; – rifiuto del risarcimento; – non accettazione – se non a titolo di acconto – dell’offerta risarcitoria. Per attivare la Conciliazione Paritetica basta rivolgersi ad una delle Associazioni che hanno aderito all’accordo indicate sul sito dell’ANIA (www.ania.it).
4) Arbitrato. Attivabile solo se previsto dalle Condizioni di Assicurazione.”